IL LAVORO DEL COMITATO 2008-2009
Articolo 142
(D.L. 42 del 2004 )
Aree tutelate per legge
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse
paesaggistico:
a)
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b)
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e)
i ghiacciai e i circhi glaciali;
f)
i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche'
i territori di protezione esterna dei parchi;
g)
i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227;
h)
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i)
le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l)
i vulcani;
m)
le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
polveri provenienti dal nuovo impianto dei conglomerati bitumosi, in sintesi CATRAME