Il Comitato Piumazzese NOalleCAVE, avvalora quanto prodotto dalle Liste Civiche, sia per un senso di giustizia ed equità per chi oggi paga l'ICI e per chi no, ma sopratutto per un ulteriore significato, che l'imposta rappresenta, e cio'è il peso che la stessa andrà ad affibiarsi sopratutto sulle aree di cava ora dismesse ed abbandonate, mai collaudate, creando un deterrente per far si che quest'ultime siano portate ad una risistemazione finale, cambiando così nuovamnente la destinazione in un parco ripiantumato o qualcos'altro che posssa riavvicinarsi a quanto prima era la sua natura.
Comunicato stampa 5 gennaio 2012
REGOLE UGUALI PER TUTTI
: L’ICI/IMU LA PAGANO I CITTADINI E LE IMPRESE, LA DEVONO
La Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO, la lista CIVICAMENTE BAZZANO, la Lista dei Cittadini INSIEMEPER SAVIGNANO, LA Lista Civica NUOVO SAN CESARIO con SenzaFiltro, la Lista SPILAMBERTO
SOLIDARIETA’AMBIENTE, con la partecipazione e il supporto del COORDINAMENTO DELLE LISTE DI CITTADINI DI MODENAE BOLOGNA, richiamano tutte le amministrazioni comunali interessate ad applicare
immediatamente eanche in via retroattiva (fin dove è possibile) l’ICI sulle aree interessate da attività estrattive.
-il D. Lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’ICI, afferma che il presupposto dell’imposta è il possesso difabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
- l’attività estrattiva in terreni agricoli non è ricompresa nelle attività di cui all’art. 2135 del codice civile,che appunto descrive ed individua le attività che devono considerarsi
agricole. Per tale motivo, il terrenodestinato ad attività estrattiva – che non è appunto qualificabile come agricola - perde conseguentementela qualifica di terreno agricolo;
- se dunque il terreno destinato alla attività estrattiva non è più agricolo, in base all’art. 2 del decretodel Ministero delle Finanze n. 28/1998 diventa una unità immobiliare (l’unità
immobiliare, secondo lanormativa definitoria, è costituita da una porzione di fabbricato,o da un fabbricato, o da un insieme difabbricati ovvero da un’area che,nello stato in cui si trova e
secondo l’uso locale, presenta potenzialità diautonomia funzionale e reddituale);
-L’art. 18 del Regio Decreto n. 1572/1931 (Testo Unico sulle leggi del catasto terreni) esclude le cave dallastima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, cosicché il
reddito formalmente risultantein catasto di natura agricola “non è espressivo della effettiva ricchezza derivante dalla sua specificadestinazione e dallo sfruttamento del medesimo a finalità
estrattiva” essendo riconducibile ad “una attivitàesclusivamente industriale”.
-L’ordinanza n. 285/2000 della Corte Costituzionale, avente ad oggetto la determinazione delvalore(catastale o reale) su cui applicare l’imposta di registro a seguito della vendita di un
terrenoagricolo “utilizzato a cava per l’estrazione e per la commercializzazione” ha confermato il principiolegislativo soprarichiamato, ovverosia che l’attività estrattiva è attività
industriale, concludendo chel’imposta di registro va liquidata non sul valore catastale cioè in base alla rendita dominicale attribuita, macon il criterio del valore reale, cioè come si fa con i
terreni agricoli destinati ad area fabbricabile. Se cosìnon fosse, l’atto conterrebbe una espressione di ricchezza che rimarrebbe, senza alcuna giustificazione,estranea al prelievo tributario.
(In base a questa ordinanza si impone anche il dovere per l’Ufficio delRegistro di applicare l’imposta sul valore reale del terreno acquistato dagli esercenti l’attività estrattiva enon su valori
catastali, adempimento da controllare).
-Sulla base di queste leggi, un recente parere della Agenzia del Territorio di Modena, che sovraintendeil catasto terreni e fabbricati urbani, conferma l’accatastamento dei terreni non più
a destinazioneagricola ma ad attività estrattiva, ma suggerisce al comune che può ricorrere all’applicazione dell’art.1
comma 336 della legge 30 dicembre 2004 n.311 circa la richiesta ai titolari dei terreni alla dichiarazionedell’aggiornamento degli atti catastali.
-Sulla base delle tipologie catastali del maggio 2006, che si possono estrarre dal sito www-Pregeo.org./tipologie-catastali.pdf, adottate dalla procedura informatica PREGEO (si ricorda che
la procedurainformatica PREGEO 9 è stata adottata con provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 23.2.2006) edin particolare a seguito della circolare del Catasto n. 4 del 16 maggio 2006 “le
industrie denominate “dioccupazione” ovverossia “le industrie estrattive” (quelle cioè che hanno lo scopo di ricavare direttamentedal sottosuolo i suoi prodotti)” devono essere iscritte al
catasto urbano classe D/7, cui verrà attribuita dallaagenzia del territorio una rendita catastale.
-La sentenza della Corte di Cassazione n. 27065/2008 conferma che i fabbricati (intesi come ogni unitàimmobiliare che ricomprende anche aree munite di autonomia funzionale e atte a produrre
reddito comei terreni ex agricoli destinati a cave), ai fini dell’applicazione dell’ICI, si distinguono secondo il criteriodifferenziale dell’attribuzione o non attribuzione della rendita e non
dalla iscrizione o non iscrizione delfabbricato in catasto.
-Ancora la Corte di Cassazione n. 19732/2010 ribadisce che, ai fini dell’applicazione dell’ICI sui maggiorivalori,non è necessario un cambiamento del classamento catastale, in quanto la
situazione di fatto- cioè nel nostro caso la destinazione del terreno ad attività estrattiva - deve prevalere rispettoall’accatastamento del fabbricato.
-E ancora le sentenze della Corte di Cassazione n. 20776 del 26.10.2005, n. 23703 del 15.11.2007, n. 5485del 29.2.2008 che ribadiscono il principio che, ai fini ICI, per la sua esenzione,
rileva il tipo di attività cuil’immobile è destinato e cioè che detta attività non sia svolta in concreto con le modalità di una attivitàcommerciale (quale è invece l’attività estrattiva). Stante
tali affermazioni di principi, l’unita immobiliare (ilterreno) adibito a cava non può essere esente da ICI.
-Il terreno agricolo non è più tale se viene destinato ad attività estrattiva;
-detto terreno diventa quindi una unità immobiliare munita di autonomia funzionale e reddituale a seguitodi attività (quella estrattiva appunto) esclusivamente industriale. In proposito
l’Agenzia del Territorio diModena ha espresso il proprio parere positivo di accatastamento quale “ente urbano “ e la procedurainformatica PREGEO adottata dall’Agenzia delle Entrate per
l’accatastamento di terreni e immobiliattribuisce la classe D/7 alle industrie estrattive;
-detta unità immobiliare (cioè i terreni non più agricoli destinati ad attività estrattiva) è pertanto soggettaad ICI in quanto attività industriale e commerciale iscrivibile al catasto
urbano alla classe D/7 peraltro,affermano sentenze della Corte di Cassazione, anche indipendentemente che ci sia stato un cambiamentoo meno di “classamento” catastale . Si ricorda peraltro, come
confermato dalla sopracitata ordinanza dellaCorte Costituzionale del 2000, che l’interessato aveva e ha l’obbligo di presentare al catasto la denunciadi variazione da terreno agricolo a cava. I
Comuni interessati hanno verificato questo adempimento,con segnalazione al catasto in caso di inadempimento? Gli stessi Comuni, in base alla legge n. 311 del30.12.2004, art. 1 comma 336, possono
”constatata la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenticon i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedere ai titolari di diritti reali sulle unitàimmobiliari
interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19.4.1994. Se i soggetti interessati non ottemperanoalla richiesta entro 90 giorni gli uffici provinciali provvedono alla iscrizione in
catasto dell’immobile nonaccatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate notificando le risultanzedel classa mento e la relativa rendita”.
-Dunque i comuni interessati sono corresponsabili con i proprietari o titolari di diritti su terreni agricolidestinati alla attività estrattiva nella mancata comunicazione al catasto della
variazione di classamento daterreno agricolo a cava, perché, tra la documentazione obbligatoria per dimostrare il diritto ad ottenerel’autorizzazione a scavare, detti titolari devono presentare
le visure catastali ove si rileva il classamento diterreno agricolo che in realtà non e’ più. Motivo per non rilasciare l’autorizzazione alla escavazione primadella comunicazione del titolare al
catasto di variazione di classamento e del suo ottenimento. Se i comuniavessero fatto il loro dovere di controllo, da tempo ci sarebbero già i nuovi parametri per
l’applicazionedell’ICI.
Conclusione: l’ICI può essere applicata da subito, in quanto essendo i terreni classificabili al catastonella classe D/7,anche in assenza di rendita catastale, la determinazione
dell’imponibile ICI è datadall’ammontare del valore di acquisto del terreno, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dallescritture contabili obbligatorie per le società quali risultano
le società assegnatarie di autorizzazioni neinostri poli, e ciò in applicazione del comma 3 dell’art.5 del D. Lgs n.504/92.
Desta veramente stupore che, nonostante a partire da un anno e mezzo fa la Lista Civica FRAZIONI eCASTELFRANCO seguita dalle altre Liste abbiano sollevato la richiesta di applicazione
dell’ICI sulle cave,ancora non sia fatta pagare, nonostante le esigenze di cassa dei comuni. Perché? I cittadini si chiedonoperché dovranno pagare l’ICI loro stessi, gli artigiani, le società ma
non le cave.
Questa è una disparità di trattamento a
Scrivi commento