IL LAVORO DEL COMITATO 2008-2009
Articolo 142
(D.L. 42 del 2004 )
Aree tutelate per legge
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b)
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
laghi;
) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei
parchi;
g) i territori coperti da foreste e da
boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi
civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
polveri provenienti dal nuovo impianto dei conglomerati bitumosi, in sintesi CATRAME